Portasci e portabiciclette sulle autovetture. [Aggiornamento 22/01/2024]
Il Consiglio di Stato, con le ordinanze r.g. 00198/2024 e r.g. 00196/2024, ha accolto l’appello avverso le rispettive ordinanze di primo grado del TAR Lazio di rigetto dell’istanza cautelare della sospensione delle circolari n. 25981 del 06.09.2023 e n. 30187 del 12.10.2023. Ne deriva che gli effetti delle stesse sono sospesi a decorrere dalla data odierna nelle more della valutazione di merito da parte del T.A.R. cui le suddette ordinanze del Consiglio di Stato rimandano. Pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di seconde cure, torna in vigore la disciplina previgente.
Portasci e portabiciclette sulle autovetture.
Con circolare n° 25981 del 06/09/2023 la Motorizzazione Civile ha determinato le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, definiti accessori leggeri ed amovibili, applicate a sbalzo posteriormente o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1 (i veicoli di categoria M1 sono destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente). Tali strutture possono essere installate alle seguenti condizioni:
. lunghezza non superiore a 1,20 m, comprensiva delle cose trasportate; . larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m; . altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 m.
Le strutture amovibili portasci e portabiciclette possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l’obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell’autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi. In caso di ostruzione anche parziale, da parte dei portasci o dei portabiciclette, dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo per garantire le condizioni di visibilità. In caso di ostruzione anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice. L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando il gancio di traino (ovviamente già regolarmente installato sul veicolo), nei casi di ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, comporta la visita e prova (genericamente detta collaudo), con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Infine, se pur con l’installazione delle strutture portasci e portabiciclette non sia necessario ripetere la targa posteriore e/o i dispositivi luminosi, costituendo carico sporgente, dovrà essere in ogni caso utilizzato l’apposito segnale. Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera del gancio di traino. Non è consentito su autovetture ed autocaravan il trasporto di ciclomotori e motocicli. E’ invece consentito applicare portasci e portabiciclette sul tetto degli autoveicoli senza l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per quanto concerne le autocaravan è ammessa l’installazione fin dall’origine da parte del costruttore di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria. L’eventuale installazione successiva viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore.