Attualità: il mandato di arresto europeo (MAE), uno strumento operativo per le Autorità Giudiziarie e le Polizie dell’Unione Europea

Recentemente abbiamo parlato della ricerca di latitanti in ambito #UnioneEuropea (vedi qui). Di seguito trattiamo di uno strumento operativo che consente e la ricerca e la cattura da parte delle Forze di Polizia dell' #UE di soggetti inseguiti da un mandato emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Il MAE. Che cos’è

Operativo dal 1° gennaio 2004, il #mndatodiarrestoeuropeo ha sostituito i lunghi procedimenti di estradizione tra gli Stati dell'UE. È infatti un procedimento giudiziario semplificato di consegna ai fini: – dell'esercizio dell'azione penale, – dell'esecuzione di una pena, – di una misura di sicurezza privativa della libertà.

Un #MAE emesso dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro è valido in tutto il territorio dell'Unione europea. Un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'UE perché si proceda all'arresto di una persona in un altro Stato membro e la si consegni allo Stato membro richiedente ai fini sopra richiamati. Il meccanismo si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Opera mediante contatti diretti tra autorità giudiziarie. Nell'applicare il MAE, le autorità devono rispettare i diritti procedurali degli indagati/imputati (diritto ad essere informato, a nominare un avvocato e un interprete, nonché al gratuito patrocinio) come stabilito dalla legge nel paese in cui sono stati arrestati.

Cosa cambia rispetto alle procedure di estradizione tradizionali?

Termini rigorosi: il Paese in cui la persona è arrestata deve adottare la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo entro 60 giorni dall'arresto. Se la persona arrestata acconsente alla consegna, la decisione è presa entro 10 giorni. La persona ricercata deve essere consegnata il più rapidamente possibile a una data convenuta tra le autorità incaricate, al massimo entro 10 giorni dalla decisione finale relativa all'esecuzione del mandato d'arresto europeo. Doppia incriminazione: per 32 categorie di reati, non si procede a verificare che l'atto costituisca un reato in entrambi i paesi. L'unico requisito è che sia punibile con una pena edittale massima della reclusione di almeno tre anni nel paese che ha emesso il mandato. Per gli altri reati, l'arresto può essere subordinato alla condizione che l'atto costituisca un reato nel paese d'esecuzione. Assenza di intervento a livello politico: le decisioni vengono prese unicamente dalle autorità giudiziarie, senza alcun tipo di considerazioni politiche, quindi in linea di principio, gli Stati membri dell'UE non possono più rifiutare la consegna dei propri cittadini, a meno che assumano la competenza per l'azione penale o l'esecuzione della pena privativa della libertà nei confronti del ricercato.

Esistono garanzie?

Il paese che esegue il MAE può chiedere le seguenti garanzie: a. dopo un certo periodo la persona avrà diritto a chiedere una revisione, nel caso in cui si sia trattato di una condanna all'ergastolo; b. il ricercato può trascorrere il periodo di detenzione nel paese d'esecuzione, se si tratta di un cittadino o di un residente (abituale) in tale paese. Vi sono motivi tassativi per rifiutare il MAE? Un paese può rifiutare la consegna della persona oggetto del mandato solo nel caso in cui si applichi uno dei seguenti motivi per il rifiuto obbligatorio o facoltativo: Rifiuto obbligatorio: – la persona è stata già giudicata per lo stesso reato (principio del ne bis in idem); – minori (il soggetto non ha compiuto l'età prevista per la responsabilità penale nel paese d'esecuzione); – amnistia (il paese d'esecuzione avrebbe potuto perseguire il soggetto e il reato è stato amnistiato in tale paese). Rifiuto facoltativo: qualche esempio: – mancanza di doppia incriminazione per i reati che non siano compresi tra i 32 reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE; – giurisdizione territoriale; – procedimento penale in corso nel paese dell'esecuzione; – prescrizione.

Per saperne di più

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-it.do


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