Riconoscimento biometrico: dal Regolamento UE alla legge italiana. Una analisi del Professor Gialuz
Una scheda tecnica e giuridica del 30 luglio 2026, sull'adeguamento della normativa italiana al Regolamento UE 2024/1689 in materia di intelligenza artificiale per la polizia
Il documento analizza lo Schema di decreto legislativo (atto n. 418) proposto per adeguare l'Italia alle norme UE sull'uso dell'IA nella polizia. L'autore, il professor Mitja Gialuz, mette in guardia dal rischio che l'uso improprio di sistemi biometrici (come il SARI o il riconoscimento facciale) possa minacciare le libertà democratiche, generando un effetto di “freddo” (chilling effect) e una sorveglianza di massa.
L'autore individua diverse carenze nello schema normativo, evidenziando come esso non recepisca pienamente i principi di proporzionalità e il controllo giurisdizionale richiesti dalla Corte di Strasburgo e dalla Corte di Lussemburgo:
- Autorizzazione e Controllo: Attualmente, l'autorizzazione per l'uso del riconoscimento biometrico in tempo reale è demandata al Procuratore della Repubblica, che l'autore ritiene parzialmente in conflitto di interessi. Propone di attribuire la competenza al Giudice (GIP o Presidente del Tribunale), unico organo in grado di garantire una neutralità adeguata tra esigenze investigative e diritti fondamentali (artt. 7 e 8 della Carta di Nizza).
- Disciplina d'Urgenza: La norma attuale permetterebbe alla polizia giudiziaria di attivare il riconoscimento biometrico in tempo reale in casi di urgenza senza autorizzazione preventiva, un aspetto che l'autore considera a rischio di illegittimità costituzionale per violazione del principio di riservatezza e del divieto di sorveglianza indiscriminata.
- Riconoscimento Facciale “A Posteriori”: L'articolo 10 dello schema manca di una disciplina chiara per l'autorizzazione preventiva, richiesta dal Regolamento UE. Inoltre, l'autore critica l'uso della deroga d'urgenza, che viene applicata in modo troppo ampio (anche quando il sospetto è già individuato), e la creazione di archivi preventivi di volti in luoghi pubblici, che rischia di violare il principio di minimizzazione dei dati.
- Mancanza di Garanzie Umane: Lo schema omette di prevedere un doppio controllo umano obbligatorio (verifica da parte di almeno due operatori indipendenti), un requisito fondamentale per mitigare errori algoritmici e bias.
L'analisi si chiude con un monito: senza solide barriere giuridiche e un controllo giurisdizionale rigoroso, l'impiego massiccio del riconoscimento facciale rischia di compromettere la stessa democrazia che si intende difendere.
Il testo, una rielaborazione della memoria presentata in occasione dell’Audizione svolta dall’Autore alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati il 23 luglio 2026, è reperibile qui: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gialuz-riconoscimento-biometrico-e-garanzie-necessarie-nello-stato-democratico
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