AD GENTES 31-34
DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II Decreto sull’attività missionaria della Chiesa AD GENTES (7 dicembre 1965)
CAPITOLO V
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ MISSIONARIA
Cooperazione stabilita dalle conferenze episcopali 31 Le conferenze episcopali devono trattare in pieno accordo le questioni più gravi e i problemi più urgenti, senza trascurare però le differenze tra luogo e luogo (152) Perché poi non si utilizzino male persone e mezzi, già di per sé insufficienti, perché non si moltiplichino senza vera necessità le iniziative, si raccomanda di fondare, mettendo insieme le forze, delle opere che servano per il bene di tutti, quali ad esempio i seminari, le scuole superiori e tecniche, i centri pastorali, catechistici e liturgici, e quelli per i mezzi di comunicazione sociale. Una tale cooperazione va eventualmente instaurata anche tra diverse conferenze episcopali.
Coordinazione locale degli istituti 32 Conviene anche coordinare le attività svolte dagli istituti o dalle associazioni ecclesiatiche. Esse, di qualsiasi tipo siano, devono dipendere, per tutto quanto riguarda l'attività missionaria, dall'ordinario del luogo. A tal fine sarà utilissimo fissare delle convenzioni particolari, atte a regolare i rapporti tra l'ordinario del luogo e il superiore dell'istituto.
Allorché ad un istituto viene affidato un territorio, sarà pensiero del superiore ecclesiatico e dell'istituto stesso di indirizzare tutto a questo fine: che la nuova comunità cristiana cresca e diventi una Chiesa locale, che poi, al momento opportuno, sarà retta da un proprio pastore con clero proprio.
Cessando il mandato su un territorio, si determina una nuova situazione. Allora le conferenze episcopali e gli istituti devono emanare di comune accordo le norme che regolino i rapporti tra gli ordinari dei luoghi e gli istituti (153). Tocca però alla santa Sede fissare i principi generali, in base ai quali devono essere concluse le convenzioni in sede regionale o anche quelle di carattere particolare.
Anche se gli istituti sono pronti a continuare l'opera iniziata, collaborando nel ministero ordinario della cura d'anime, bisognerà tuttavia provvedere, man mano che cresce il clero locale, a che gli istituti, compatibilmente con il loro scopo, rimangano fedeli alla diocesi stessa, impegnandosi generosamente in opere di carattere speciale o in una qualche regione.
Coordinazione tra gli istituti 33 È poi necessario che gli istituti che attendono all'attività missionaria in uno stesso territorio trovino la giusta maniera per coordinare le loro opere. A questo proposito sono di grande utilità le conferenze di religiosi e le unioni di suore, di cui devono far parte tutti gli istituti della stessa nazione o regione. Queste conferenze devono ricercare quanto si può fare in comune, mettendo cioè insieme le forze, e mantenersi in stretto contatto con le conferenze episcopali.
Tutto questo è bene sia esteso in forma analoga anche alla collaborazione tra istituti missionari nei paesi in cui hanno avuto origine, al fine di risolvere più facilmente e con minori spese tutte le questioni ed iniziative comuni: si pensi ad esempio alla formazione dottrinale dei futuri missionari, ai corsi per missionari, alle relazioni da inviare alle pubbliche autorità o agli organismi internazionali e soprannazionali.
Coordinazione tra gli istituti scientifici 34 Poiché il retto ed ordinato esercizio della attività missionaria esige che gli operai evangelici siano scientificamente preparati ai loro doveri, in specie al dialogo con le religioni e le civiltà non cristiane, e che nella fase di esecuzione siano efficacemente aiutati, si desidera che a favore delle missioni collaborino fraternamente e generosamente tra loro tutti gli istituti scientifici che coltivano la missionologia e le altre discipline o arti utili alle missioni, come l'etnologia e la linguistica, la storia e la scienza delle religioni, la sociologia, le tecniche pastorali e simili. _______________________ NOTE
(152) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, nn. 36-38[pag. 395ss].
(153) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa Christus Dominus, nn. 35,5-6 [pag. 393].
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