AD GENTES 40-42
DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II Decreto sull’attività missionaria della Chiesa AD GENTES (7 dicembre 1965)
CAPITOLO VI
LA COOPERAZIONE
Dovere missionario degli istituti religiosi 40 Gli istituti religiosi, di vita contemplativa ed attiva, hanno avuto fin qui ed hanno tuttora una parte importantissima nell'evangelizzazione del mondo. Il sacro Concilio ne riconosce di buon grado i meriti, rende grazie a Dio per i tanti sacrifici da loro affrontati per la gloria di Dio e il servizio delle anime, e li esorta a perseverare indefessamente nel lavoro intrapreso, consapevoli come sono che la virtù della carità, che devono coltivare in maniera più perfetta in forza della loro vocazione, li spinge e li obbliga ad uno spirito e ad un lavoro veramente cattolici (166).
Gli istituti di vita contemplativa con le loro preghiere, penitenze e tribolazioni, hanno la più grande importanza ai fini della conversione delle anime; perché è Dio che, in risposta alla preghiera, invia operai nella sua messe (167), apre lo spirito dei non cristiani perché ascoltino il Vangelo (168), e rende feconda nei loro cuori la parola della salvezza (169). Si invitano anzi gli istituti di questo tipo a fondare le loro case nelle terre di missione, come del resto non pochi han già fatto, affinché, vivendovi ed adattandosi alle tradizioni autenticamente religiose dei popoli, rendano tra i non cristiani una magnifica testimonianza alla maestà ed alla carità di Dio, come anche all'unione in Cristo.
Gli istituti di vita attiva, perseguano o no un fine strettamente missionario, devono in tutta sincerità domandarsi dinanzi a Dio se sono in grado di estendere la propria azione al fine di espandere il regno di Dio tra le nazioni; se possono lasciare ad altri alcune opere del loro ministero, per dedicare le loro forze alle missioni; se possono iniziare un'attività nelle missioni, adattando, se necessario, le loro costituzioni, secondo lo spirito del fondatore; se i loro membri prendono parte secondo le proprie forze all'attività missionaria; se il loro sistema di vita costituisce una testimonianza al Vangelo, ben rispondente al carattere ed alla condizione del popolo.
Poiché infine, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, si sviluppano sempre più nella Chiesa gli istituti secolari, la loro opera, guidata dall'autorità del vescovo, può riuscire sotto diversi aspetti utilissima nelle missioni, come segno di dedizione totale all'evangelizzazione del mondo.
Dovere missionario dei laici 41 I laici cooperano all'opera evangelizzatrice della Chiesa partecipando insieme come testimoni e come vivi strumenti alla sua missione salvifica soprattutto quando, chiamati da Dio (170), vengono destinati dai vescovi a quest'opera.
Nelle terre già cristiane i laici cooperano all'opera evangelizzatrice sviluppando in se stessi e negli altri la conoscenza e l'amore per le missioni, suscitando delle vocazioni nella propria famiglia, nelle associazioni cattoliche e nelle scuole, offrendo sussidi di qualsiasi specie, affinché il dono della fede, che han ricevuto gratuitamente, possa essere comunicato anche ad altri.
Nelle terre di missione invece, i laici, sia forestieri che autoctoni, devono insegnare nelle scuole, avere la gestione delle faccende temporali, collaborare alla attività parrocchiale e diocesana, stabilire e promuovere l'apostolato laicale nelle sue varie forme, affinché i fedeli delle giovani Chiese possano svolgere quanto prima la propria parte nella vita della Chiesa (171).
I laici infine devono offrire volentieri la loro collaborazione in campo economico-sociale ai popoli in via di sviluppo. Tale collaborazione è tanto più degna di lode quanto più direttamente riguarda la fondazione di istituti connessi con le strutture fondamentali della vita sociale, o destinati alla formazione di coloro che hanno responsabilità politiche.
Meritano una lode speciale quei laici che nelle università o negli istituti scientifici promuovono con le loro ricerche di carattere storico o scientifico religioso la conoscenza dei popoli e delle religioni, aiutando così i messaggeri del Vangelo e preparando il dialogo con i non cristiani.
Collaborino poi fraternamente con gli altri cristiani, con i non cristiani, specialmente con i membri delle associazioni internazionali, proponendosi costantemente come obiettivo che «la costruzione della città terrena sia fondata sul Signore ed a lui sia sempre diretta» (172).
Naturalmente per assolvere tutti questi compiti i laici han bisogno di un'indispensabile preparazione tecnica e spirituale, da impartire in istituti specializzati, affinché la loro vita costituisca tra i non cristiani una testimonianza a Cristo, secondo l'espressione dell'Apostolo: «Non date scandalo né ai Giudei né ai Gentili, né alla Chiesa di Dio, così come anch'io mi sforzo di piacere a tutti in ogni cosa, non cercando il mio vantaggio, ma quello del più gran numero, perché siano salvi» (1Cor 10,32-33).
CONCLUSIONE 42 I Padri conciliari, in unione con il romano Pontefice, sentendo profondamente il dovere di diffondere dappertutto il regno di Dio, rivolgono un saluto affettuosissimo a tutti i messaggeri del Vangelo, a coloro specialmente che soffrono persecuzioni per il nome di Cristo, e si associano alle loro sofferenze (173).
Sono anch'essi infiammati da quello stesso amore, di cui ardeva Cristo per gli uomini. Consapevoli che è Dio a far sì che venga il suo regno sulla terra, insieme con tutti i fedeli essi pregano perché, mediante l'intercessione della vergine Maria, degli apostoli, le nazioni siano quanto prima condotte alla conoscenza della verità (174) e la gloria di Dio, che rifulge sul volto di Cristo Gesù, cominci a brillare in tutti gli uomini per l'azione dello Spirito Santo (175).
Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto è stato così sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro 7 dicembre 1965.
_______________________ NOTE
(166) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 44: AAS 57 (1965), p. 50 [pag. 227ss].
(167) Cf. Mt 9,38.
(168) Cf. At 16,14.
(169) Cf. 1 Cor 3,7.
(170) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, nn. 33, 35: AAS 57 (1965), pp. 39, 40-41 [pag. 197ss, 201ss].
(171) Cf. PIO XII, Evangelii Praecones, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), pp. 510-514; GIOVANNI XXIII, Princeps Pastorum, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), pp. 851-852.
(172) Cf. CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 46: AAS 57 (1965), p. 52 [pag. 231ss].
(173) Cf. PIO XII, Evangelii Praecones, 2 giu. 1951: AAS 43 (1951), p. 527; GIOVANNI XXIII, Princeps Pastorum, 28 nov. 1959: AAS 51 (1959), p. 864.
(174) Cf. 1 Tm 2,4.
(175) Cf. 2 Cor 4,6.
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