APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 23-27
DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II Decreto sull’apostolato dei laici APOSTOLICAM ACTUOSITATEM (18 novembre 1965)
CAPITOLO V – L'ORDINE DA OSSERVARE NELL'APOSTOLATO
Introduzione 23 L'apostolato dei laici, sia esso esercitato dai singoli che dai cristiani consociati, dev'essere inserito, con il debito ordine, nell'apostolato di tutta la Chiesa; anzi l'unione con coloro che lo Spirito Santo ha posto a reggere la Chiesa di Dio (cfr. At 20,28) è un elemento essenziale dell'apostolato cristiano. Non meno necessaria è la collaborazione tra le varie iniziative di apostolato, che deve essere convenientemente predisposta dalla gerarchia.
Infatti, per promuovere lo spirito di unione, affinché in tutto l'apostolato della Chiesa splenda la carità fraterna, si raggiungano le comuni finalità e siano evitate dannose rivalità , si richiede una stima vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa e un conveniente coordinamento, nel rispetto della natura propria di ciascuna (35). Ciò è sommamente conveniente quando una determinata attività nella Chiesa richiede l'armonia e la cooperazione apostolica dell'uno e dell'altro clero, dei religiosi e dei laici.
Rapporti con la gerarchia 24 Spetta alla gerarchia promuovere l'apostolato dei laici, fornire i principi e gli aiuti spirituali, ordinare l'esercizio dell'apostolato medesimo al bene comune della Chiesa, vigilare affinché la dottrina e le disposizioni fondamentali siano rispettate.
L'apostolato dei laici ammette certamente vari tipi di rapporti con la gerarchia, secondo le svariate forme e diversi scopi dell'apostolato stesso.
Sono molte infatti le iniziative apostoliche che vengono prese dalla libera volontà dei laici e sono rette dal loro prudente criterio. Mediante queste iniziative, in certe circostanze la missione della Chiesa può essere meglio adempiuta; perciò esse vengono non di rado lodate o raccomandate dalla gerarchia (36). Ma nessuna iniziativa rivendichi a se stessa la denominazione di «cattolica», se non interviene il consenso della legittima autorità ecclesiastica.
Alcune forme di apostolato dei laici vengono espressamente riconosciute dalla gerarchia in maniere diverse. L'autorità ecclesiastica, per il bene comune della Chiesa, può inoltre scegliere e promuovere in modo particolare alcune associazioni e iniziative aventi finalità immediatamente spirituali, per le quali assume una speciale responsabilità . Così la gerarchia, ordinando in diverse maniere l'apostolato secondo le circostanze, unisce più strettamente alcune forme di esso alla sua missione apostolica, rispettando tuttavia la natura propria e la distinzione dell'una e dell'altra, senza per questo togliere ai laici la necessaria facoltà di agire di propria iniziativa. Questo atto della gerarchia prende in vari documenti ecclesiastici il nome di «mandato».
Infine la gerarchia affida ai laici alcuni compiti che sono più intimamente collegati con i doveri dei pastori, e ciò sia nell'esposizione della dottrina cristiana, sia in alcuni atti liturgici, sia nella cura delle anime. In forza di tale missione, i laici, nell'esercizio di questi compiti, sono pienamente soggetti alla direzione del superiore ecclesiastico.
Nei confronti delle opere e istituzioni di ordine temporale, il compito della gerarchia consiste nell'insegnare e interpretare autenticamente i principi dell'ordine morale che devono essere seguiti nelle cose temporali; inoltre è in suo potere giudicare, tutto ben considerato e servendosi dell'aiuto di esperti, della conformità di tali opere e istituzioni con i principi morali, e stabilire quali cose sono necessarie per custodire e promuovere i beni di ordine soprannaturale.
L'aiuto che il clero deve dare all'apostolato dei laici 25 Ricordino i vescovi, i parroci e gli altri sacerdoti dell'uno e dell'altro clero, che il diritto e il dovere di esercitare l'apostolato è comune a tutti i fedeli, sia chierici sia laici, e che anche i laici hanno compiti propri nell'edificazione della Chiesa (37). Perciò lavorino fraternamente con i laici nella Chiesa e per la Chiesa, ed abbiano una cura speciale dei laici nel loro lavoro apostolico (38).
Si scelgano con diligenza sacerdoti dotati delle qualitĂ necessarie e convenientemente formati per aiutare i laici in speciali forme di apostolato (39). Coloro che si dedicano a questo ministero, una volta ricevuta la missione dalla gerarchia, la rappresentano nella loro azione pastorale: favoriscano le opportune relazioni dei laici con la gerarchia stessa, sempre aderendo fedelmente allo spirito e alla dottrina della Chiesa; consacrino se stessi ad alimentare la vita spirituale e il senso apostolico delle associazioni cattoliche ad essi affidate; le assistano con il loro sapiente consiglio nella loro operositĂ apostolica e ne favoriscano le iniziative; instaurando un continuo dialogo con i laici, studino attentamente quali siano gli accorgimenti per rendere piĂą fruttuosa la loro azione apostolica; (40)promuovano lo spirito d'unione nell'interno dell'associazione medesima, come pure fra essa e le altre.
I religiosi, infine, sia i frati che le suore, abbiano stima delle opere apostoliche dei laici; secondo lo spirito e le regole dei loro istituti, si dedichino volentieri a promuovere le opere dei laici procurino di sostenere, aiutare, completare i compiti del sacerdote.
Alcuni strumenti per la mutua collaborazione 26 Nelle diocesi, per quanto è possibile, vi siano dei consigli che aiutino il lavoro apostolico della Chiesa, sia nel campo dell'evangelizzazione e della santificazione, sia in campo caritativo, sociale, ecc., nei quali devono convenientemente collaborare clero, religiosi e laici. Questi consigli potranno giovare alla mutua coordinazione delle varie associazioni e iniziative dei laici, nel rispetto dell'indole propria e dell'autonomia di ciascuna (41).
Consigli di tal genere vi siano pure, per quanto è possibile, nell'ambito parrocchiale, interparrocchiale, interdiocesano, nonché a livello nazionale e internazionale (42).
Sia costituito inoltre presso la santa Sede uno speciale segretariato per il servizio e l'impulso dell'apostolato dei laici, come centro che, con mezzi adatti fornisca notizie delle varie iniziative apostoliche dei laici, istituisca ricerche intorno ai problemi che sorgono in questo campo e assista con i suoi consigli la gerarchia e i laici nelle opere apostoliche. In questo segretariato abbiano la parte loro i movimenti e le iniziative dell'apostolato dei laici esistenti in tutto il mondo e, con i laici, vi lavorino anche dei chierici e dei religiosi.
La collaborazione con gli altri cristiani e con i non cristiani 27 Il comune patrimonio evangelico, nonché il conseguente comune dovere della testimonianza cristiana, raccomandano e spesso esigono la collaborazione dei cattolici con gli altri cristiani, da attuarsi dai singoli e dalle comunità ecclesiali, sia in singole attività , sia in associazioni, nel campo nazionale e in quello internazionale (43). Anche i comuni valori umani richiedono non di rado una simile cooperazione dei cristiani che perseguono finalità apostoliche con coloro che non professano il cristianesimo, ma riconoscono tali valori. Con questa cooperazione (44) dinamica e prudente che è di grande importanza nelle attività temporali, i laici danno testimonianza a Cristo, salvatore del mondo, e all'unità della famiglia umana.
_______________________ NOTE
(35) Cf. PIO XI, Encicl. Quamvis Nostra, 30 apr. 1936: AAS 28 (1936), pp. 160-161.
(36) Cf. S. C. DEL CONCILIO, Risoluzione Corrienten., 13 nov. 1920: AAS 13 (1921), pp. 137-140.
(37) Cf. PIO XII, Disc. al II Congresso Mondiale per l’Apostolato dei Laici, 5 ott. 1957: AAS 49 (1957), p. 927.
(38) Cf. CONC. VAT. II, Cost. sulla Chiesa Lumen Gentium, n. 37: AAS 57 (1965), pp. 42-43 [pag. 207ss].
(39) Cf. PIO XII, Esort. Apost. Menti Nostrae, 23 sett. 1950: AAS 42 (1950), p. 660.
(40) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sul rinnovamento della vita religiosa, n. 8: [pag. 419ss].
(41) Cf. BENEDETTO XIV, De Synodo Dioecesana, l. III, c. IX, n. VII-VIII: Opera omnia in tomos XVII distributa, tom. XI (Prati, 1844), pp. 76-77.
(42) Cf. PIO XI, Encicl. Quamvis Nostra, 30 apr. 1936: AAS 28 (1936), pp. 160-161.
(43) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl. Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53 (1961), pp. 456-457. Cf. CONC. VAT. II, Decr. sull’Ecumenismo Unitatis redintegratio, n. 12: AAS 57 (1965), pp. 99-100 [pag. 327ss].
(44) Cf. CONC. VAT. II, Decr. sull’Ecumenismo Unitatis redintegratio, n. 12: AAS 57 (1965), p. 100 [pag. 327ss]. Cf. anche la Cost. dogm. sulla Chiesa, Lumen Gentium, n. 15: AAS 57 (1965), pp. 19-2
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