GIOSUE â Capitolo 20
Le cittĂ di rifugio 1Il Signore disse a Giosuè: 2âDi' agli Israeliti: Sceglietevi le cittĂ di asilo, come vi avevo ordinato per mezzo di Mosè, 3perchĂŠ l'omicida che avrĂ ucciso qualcuno per errore o per inavvertenza, vi si possa rifugiare. Vi serviranno di rifugio contro il vendicatore del sangue. 4Se qualcuno cerca asilo in una di queste cittĂ , fermatosi all'ingresso della porta della cittĂ , esporrĂ il suo caso agli anziani di quella cittĂ . Se costoro lo accoglieranno presso di sĂŠ dentro la cittĂ , gli assegneranno una dimora ed egli si stabilirĂ in mezzo a loro. 5Se il vendicatore del sangue lo insegue, essi non abbandoneranno nelle sue mani l'omicida, perchĂŠ ha ucciso il prossimo per inavvertenza e senza averlo prima odiato. 6L'omicida abiterĂ in quella cittĂ finchĂŠ comparirĂ in giudizio davanti alla comunitĂ . Alla morte del sommo sacerdote in carica in quel tempo, l'omicida potrĂ tornarsene e rientrare nella sua cittĂ e nella sua casa, nella cittĂ da dove era fuggitoâ. 7Allora consacrarono Kedes in Galilea sulle montagne di Nèftali, Sichem sulle montagne di Ăfraim e Kiriat-ArbĂ , ossia Ebron, sulle montagne di Giuda. 8Oltre il Giordano, a oriente di Gerico, stabilirono Beser, sull'altopiano desertico, nella tribĂš di Ruben, Ramot in GĂ laad, nella tribĂš di Gad, e Golan in Basan, nella tribĂš di Manasse. 9Queste furono le cittĂ stabilite per tutti gli Israeliti e per lo straniero dimorante in mezzo a loro, perchĂŠ chiunque avesse ucciso qualcuno per errore potesse rifugiarvisi e non morisse per mano del vendicatore del sangue, prima d'essere comparso davanti alla comunitĂ .
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Approfondimenti
La parte piĂš antica del materiale contenuto in questo capitolo (vv. 7-9) ha i suoi paralleli in Dt 19,1-13; Nm 35,9-34. L'istituzione di luoghi di asilo era comune a molti popoli antichi. Qui tre delle cittĂ menzionate (Kades, Sichem ed Ebron) sono in rapporto con santuari. Il diritto di asilo in questi luoghi mirava a regolare casi di omicidio involontario, prima della creazione dei tribunali locali competenti in materia. L'omicida era esposto alla vendetta del âvindice di sangueâ (gĹâÄl, vedi Rt 2,20), il parente piĂš prossimo dell'ucciso. Ma se l'omicidio era involontario, all'uccisore era data la possibilitĂ di trovare scampo in questi luoghi, dove poteva continuare a vivere, senza che il vendicatore potesse raggiungerlo. Il giudizio sulla colpevolezza o innocenza spettava al consiglio degli anziani della cittĂ rifugio. Il diritto e dovere della vendetta del sangue era considerato sacrosanto, come lo è ancor oggi in alcune tribĂš arabe.
(cf. VINCENZO GATTI, Giosuè â in: La Bibbia Piemme, Casale Monferrato, 1995)
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