GIOSUE – Capitolo 20

Le città di rifugio 1Il Signore disse a Giosuè: 2“Di' agli Israeliti: Sceglietevi le città di asilo, come vi avevo ordinato per mezzo di Mosè, 3perché l'omicida che avrà ucciso qualcuno per errore o per inavvertenza, vi si possa rifugiare. Vi serviranno di rifugio contro il vendicatore del sangue. 4Se qualcuno cerca asilo in una di queste città, fermatosi all'ingresso della porta della città, esporrà il suo caso agli anziani di quella città. Se costoro lo accoglieranno presso di sé dentro la città, gli assegneranno una dimora ed egli si stabilirà in mezzo a loro. 5Se il vendicatore del sangue lo insegue, essi non abbandoneranno nelle sue mani l'omicida, perché ha ucciso il prossimo per inavvertenza e senza averlo prima odiato. 6L'omicida abiterà in quella città finché comparirà in giudizio davanti alla comunità. Alla morte del sommo sacerdote in carica in quel tempo, l'omicida potrà tornarsene e rientrare nella sua città e nella sua casa, nella città da dove era fuggito”. 7Allora consacrarono Kedes in Galilea sulle montagne di Nèftali, Sichem sulle montagne di Èfraim e Kiriat-Arbà, ossia Ebron, sulle montagne di Giuda. 8Oltre il Giordano, a oriente di Gerico, stabilirono Beser, sull'altopiano desertico, nella tribù di Ruben, Ramot in Gàlaad, nella tribù di Gad, e Golan in Basan, nella tribù di Manasse. 9Queste furono le città stabilite per tutti gli Israeliti e per lo straniero dimorante in mezzo a loro, perché chiunque avesse ucciso qualcuno per errore potesse rifugiarvisi e non morisse per mano del vendicatore del sangue, prima d'essere comparso davanti alla comunità.

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Approfondimenti

La parte più antica del materiale contenuto in questo capitolo (vv. 7-9) ha i suoi paralleli in Dt 19,1-13; Nm 35,9-34. L'istituzione di luoghi di asilo era comune a molti popoli antichi. Qui tre delle città menzionate (Kades, Sichem ed Ebron) sono in rapporto con santuari. Il diritto di asilo in questi luoghi mirava a regolare casi di omicidio involontario, prima della creazione dei tribunali locali competenti in materia. L'omicida era esposto alla vendetta del “vindice di sangue” (gō’ēl, vedi Rt 2,20), il parente più prossimo dell'ucciso. Ma se l'omicidio era involontario, all'uccisore era data la possibilità di trovare scampo in questi luoghi, dove poteva continuare a vivere, senza che il vendicatore potesse raggiungerlo. Il giudizio sulla colpevolezza o innocenza spettava al consiglio degli anziani della città rifugio. Il diritto e dovere della vendetta del sangue era considerato sacrosanto, come lo è ancor oggi in alcune tribù arabe.

(cf. VINCENZO GATTI, Giosuè – in: La Bibbia Piemme, Casale Monferrato, 1995)


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