REGOLA DI SAN BENEDETTO – 10
Capitolo X – L’ufficio notturno dell’estate
1 Da Pasqua fino al principio di novembre si mantenga lo stesso numero di salmi, che è stato prescritto sopra; 2 eccetto che, a causa della brevità delle notti, non si leggano le lezioni dal lezionario, ma, invece di tre, se ne reciti a memoria una sola dell’antico Testamento; 3 tutto il resto si svolga, come è già stato prescritto, cioè nell’Ufficio vigiliare non si dicano mai meno di dodici salmi, senza contare i salmi 3 e 94.
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Approfondimenti
Il capitolo precedente parlava della preghiera notturna d'inverno. Nel semestre estivo – da Pasqua a novembre – le notti sono corte; per poter celebrare le lodi mattutine all'alba, si deve anticipare la sveglia e sopprimere il tempo per lo studio dopo l'Ufficio notturno (RB 8,4).
Il sonno è accorciato di parecchio; per non restringerlo troppo, si abbrevia un po' anche l'Ufficio notturno; ma si deve mantenere il sacrosanto numero di dodici salmi: allora si sopprimono le lezioni, riducendole a una sola, a memoria, quindi breve, e seguita da un responsorio breve.
Tratto da:APPUNTI SULLA REGOLA DI S. BENEDETTO – di D. Lorenzo Sena, OSB. Silv.
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