REGOLA DI SAN BENEDETTO – 14

Capitolo XIV – L’ufficio vigilare nelle feste dei santi

1 Nelle feste dei santi e in tutte le solennità si proceda come abbiamo stabilito per la domenica, 2 ad eccezione dei salmi, delle antifone e delle lezioni, che saranno proprie di quel giorno; si segua però l’ordine già fissato. =●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=

Approfondimenti

Nelle solennità, Ufficio con tre Notturni come la domenica Nel titolo si parla solo delle feste dei santi, ma nel corpo del capitolo si tratta di tutte le altre solennità, ossia le feste dei misteri del Signore: Pasqua, Natale, Epifania, Pentecoste, ecc. Per questo il calendario monastico si era adattato subito alla chiesa romana. Oltre alla B. Vergine Maria, al Battista e ad alcuni Apostoli, a Montecassino si celebravano S. Martino e pochi altri: le feste dei santi erano molto rare. In questi giorni la struttura dell'Ufficio notturno era quella domenicale, cioè con il terzo notturno, con dodici lezioni e dodici responsori, soltanto che salmi, lezioni e responsori saranno stati propri di quel giorno festivo.

Tratto da: APPUNTI SULLA REGOLA DI S. BENEDETTO – di D. Lorenzo Sena, OSB. Silv.


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