REGOLA DI SAN BENEDETTO – 24

Capitolo XXIV – La misura della scomunica

1 La scomunica e, in genere, la punizione disciplinare dev’essere proporzionata alla gravità della colpa 2 e ciò è di competenza dell’abate. 3 Però il monaco che avrà commesso mancanze meno gravi sia escluso dalla mensa comune. 4 Il trattamento inflitto a chi viene escluso dalla mensa è il seguente: in coro non intoni salmo, né antifona, né reciti lezioni fino a quando non avrà riparato alle sue mancanze; 5 mangi da solo dopo la comunità, 6 sicché se, per esempio, i monaci pranzano all’ora di Sesta, egli mangi a Nona; se pranzano a Nona, egli a Vespro, 7 fino a quando avrà ottenuto il perdono con una conveniente riparazione.

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Approfondimenti

Il titolo non abbraccia il contenuto del capitolo in cui, dopo un principio generale, si parla solo delle colpe meno gravi.

1-2: Criterio per la misura della pena Si enuncia con chiarezza il principio generale: la scomunica (o la pena corporale) deve essere proporzionata alla colpa (v.1); il giudizio di ciò spetta all'abate (v. 2). SB stabilisce due forme di scomunica:

Naturalmente, in tutti e due i casi, non si tratta di scomunica ecclesiastica, ma solo “regolare”, cioè nell'ambito della comunità, pena inflitta dal superiore di una comunità monastica.

3-7: Scomunica minore per le colpe meno gravi La scomunica minore consiste principalmente nella privazione della mensa comunitaria. Molto più che dai pagani, il pasto comune era considerato come qualcosa di sacro dai cristiani, che vi scorgevano una relazione e una richiamo con il banchetto eucaristico e con quello escatologico. L'esclusione era sentita perciò vivamente come pena. Il fratello reo di colpe relativamente leggere, dopo – s'intende – la trafila delle ammonizioni, private e pubblica (cf. c. 23), mangerà, sì, come gli altri fratelli, però più tardi, da solo, non con loro, in quanto si è reso indegno della loro comunione.

Tale privazione della mensa comportava anche una limitazione in coro: cioè il reo prendeva parte all'Ufficio divino, ma non poteva fare la parte di solista (recitare a solo o intonare salmi, antifone o lezioni), fino a quando non avesse fatto la dovuta soddisfazione e ottenuto il perdono (queste cose saranno descritte in RB. 44,9-10).

Tratto da: APPUNTI SULLA REGOLA DI S. BENEDETTO – di D. Lorenzo Sena, OSB. Silv.


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