REGOLA DI SAN BENEDETTO – 29

Capitolo XXIX – La riammissione dei fratelli che hanno lasciato il monastero

1 Il monaco, che, dopo aver lasciato per propria colpa il monastero, volesse ritornarvi, prometta anzitutto di correggersi definitivamente dalla colpa per la quale è uscito 2 e a questa condizione sia ricevuto all’ultimo posto per provare la sua umiltà. 3 Se poi uscisse di nuovo sia riammesso fino alla terza volta, ma sappia che in seguito gli sarà negata ogni possibilità di ritorno.

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Approfondimenti

Il “dramma” si prolunga in un “terzo atto”: chi di propria iniziativa abbandona il monastero. La RB prevede ed ha fiducia che costui si converta e riprenda il retto sentiero; se sollecitasse la sua riammissione, gli si apriranno le porte del monastero, a due condizioni (sconosciute nel parallelo di RM 64):

  1. che prometta seriamente di correggersi di quei vizi per cui se ne andò via;
  2. che sia messo all'ultimo posto nella comunitĂ  per provare la sua umiltĂ  e, in ultima analisi, la sinceritĂ  della sua conversione. Lo stesso stabilisce la Regola di Pacomio (Reg. 136).

Se tornerĂ  ad uscire, potrĂ  essere riammesso fino a tre volte, secondo il procedimento evangelico delle tre ammonizioni (cf. Mt 18,15-17), ma poi basta: seguitare ad uscire ed entrare sarebbe poco serio e, in certo modo, burlarsi di Dio e dei confratelli. Colui che abusa di questa triplice possibilitĂ  di riabilitarsi, sarĂ  escluso definitivamente dalla societĂ  cenobitica. S. Basilio non permetteva piĂą l'ingresso al disertore, nemmeno come ospite di passaggio (Reg. fus. 14).

Possiamo notare che questa linea di condotta seguita per chi se ne usciva dal monastero, doveva valere probabilmente anche per gli espulsi del capitolo precedente.

Tratto da: APPUNTI SULLA REGOLA DI S. BENEDETTO – di D. Lorenzo Sena, OSB. Silv.


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