REGOLA DI SAN BENEDETTO – 51
Capitolo LI – I monaci che si recano nelle vicinanze
1 Il monaco, che viene mandato fuori per qualche commissione e conta di tornare in monastero nella stessa giornata, non si permetta di mangiare fuori, anche se viene pregato con insistenza da qualsiasi persona, 2 a meno che l’abate non gliene abbia dato il permesso. 3 Se contravverrà a questa prescrizione, sarà scomunicato.
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Approfondimenti
Viaggi brevi Questo capitoletto parla di viaggi meno importanti e, senza dubbio, più frequenti, per piccole commissioni. In pratica si limita a proibire di fermarsi a mangiare fuori, qualora si pensi di rientrare in giornata, senza espressa licenza dell'abate. Nel testo c'è: il suo abate, ad escludere l'invito proveniente anche da un altro abate, nel caso il monaco sia andato a fare una commissione in un altro monastero. Ricordiamo l'episodio dei fratelli che accolsero l'invito di una pia donna e furono rimproverati (ma poi subito perdonati!) da SB. E S. Gregorio inizia quel capitolo proprio ricordando che “era consuetudine del monastero che ogni volta che i fratelli uscivano per qualche commissione, non prendere né cibo né bevanda fuori del monastero” (II Dial. 12).
Notiamo che questo capitolo si trova dopo il c. 50, con cui appare la connessione, perché lì si diceva come si devono comportare riguardo all'Ufficio divino i fratelli che lavorano non molto lontano o sono in viaggio.
Notiamo ancora che nel testo del presente capitolo si parla di monaco, al singolare, mentre al c. 67 sempre al plurale: probabilmente nei viaggi piĂą lunghi e importanti i monaci non andavano mai da soli, ma almeno in due.
Tratto da: APPUNTI SULLA REGOLA DI S. BENEDETTO – di D. Lorenzo Sena, OSB. Silv.
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