REGOLA DI SAN BENEDETTO – 69

Capitolo LXIX – Divieto di arrogarsi le difese dei confratelli

1 Bisogna evitare in tutti i modi che per qualsiasi motivo un monaco si provi a difendere un altro o ad assumerne in certo modo la protezione, 2 anche se ci fosse tra loro un qualsiasi vincolo di parentela. 3 I monaci si guardino assolutamente da un simile abuso, che può costituire una pericolosissima occasione di disordini o di scandali. 4 Se qualcuno trasgredisse queste norme, sia punito con la massima severità.

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Approfondimenti

Questo e il capitolo seguente sono un tutt'uno: parlano di due atteggiamenti opposti che possono gravemente disturbare le relazioni fraterne ed offendere la carità. Ci sono infatti nei monasteri dei temperamenti istintivi portati per natura ad assumersi il ruolo di “avvocato difensore” e di giustiziere; seguendo la propria indole, costoro si arrogano delle funzioni che non sono di loro competenza e possono turbare l'armonia della comunità con interventi senza discrezione. Il c. 69 condanna perciò con fermezza qualsiasi intervento di un monaco in difesa di un altro; il c. 70 stabilisce in modo deciso che la riprensione (grave e pubblica) e il castigo compete solo all'abate e a pochi altri autorizzati da lui. Dal punto di vista delle relazioni fraterne, potremmo dire che il c. 69 mette in guardia i monaci da comportamenti fuori luogo dettati da simpatia, il c. 70 da eccessi a cui può condurre l'antipatia e anche lo zelo immoderato. Su SB ci saranno stati, sì, degli influssi letterari della tradizione pacomiana, ma è stato detto – giustamente – che sono dettati soprattutto dall'esperienza. Il tono di particolare severità, l'asprezza delle espressioni, il citare il caso particolare della consanguineità in RB 69,2, fanno capire che SB ha in mente fatti concreti che gli erano capitati e che lo spinsero ad aggiungere questi due capitoli. Solo poche parole di commento.

1-4: Non difendere un altro Notiamo tre volte (titolo, v. 1, v. 3) il verbo praesumere (ardire, osare) che c'è spesso nella Regola per indicare l'usurpazione di un potere altrui (in questo caso il compito dei superiori). Il v. 3: “Possono nascere gravissime occasioni di scandali”. Notiamo la gravità delle parole “gravissime” e “scandali”. Dall'appoggio di un “avvocato” fuori posto, il monaco si sente incoraggiato a respingere un'obbedienza, a resistere contro l'abate e altri confratelli, ed ecco simpatie, antipatie, pettegolezzi, gelosie, discordie... Il v. 4: “Sia punito molto severamente”. Anche S. Pacomio in questi casi prescrive una riprensione severissima (Reg. 176) e S. Basilio è molto rigido, perché il fratello difeso indebitamente si confermava nella colpa.

Tratto da: APPUNTI SULLA REGOLA DI S. BENEDETTO – di D. Lorenzo Sena, OSB. Silv.


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