REGOLA DI SANTA CHIARA – 12
=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●=●= CAPITOLO XII
VISITATORE, CAPPELLANO, CARDINALE PROTETTORE
1 Il nostro Visitatore sia sempre dell’ordine dei frati minori secondo la volontà ed il comando del nostro cardinale. 2 E sia tale della cui onestà e costumi si abbia piena conoscenza. 3 L’ufficio suo sarà di correggere, tanto nel capo come nelle membra, i difetti contro la forma della nostra professione. 4 Resti in un luogo pubblico, per poter esser visto da tutti e gli sia lecito parlare a gruppi o alle singole di ciò che riguarda la visita, come gli sembrerà più conveniente. 5 Anche il cappellano con un suo compagno chierico di buona fama, di prudente discrezione, e due fratelli laici di santa conversazione e amanti dell’onestà, 6 in aiuto alla nostra povertà, come sempre abbiamo avuto dal medesimo ordine dei frati minori, 7 in vista della pietà di Dio e del beato Francesco, noi chiediamo come grazia dall’ordine stesso. 8 Al cappellano non sia lecito entrare in monastero senza il compagno. 9 Quando entrano, restino in un luogo aperto, da potersi vedere tra loro e dagli altri. 10 Per la confessione delle malate che non potessero andare al parlatorio, per distribuire ad esse la comunione, per la estrema unzione e per la raccomandazione dell’anima delle stesse, sia permesso loro di entrare. 11 Per le esequie e per le messe solenni delle defunte, per scavare e aprire le sepolture, o per sistemarle, possano entrare individui capaci ed idonei, a discrezione dell’abbadessa. 12 Inoltre le suore siano fermamente tenute ad avere sempre per nostro governatore, protettore e correttore quel cardinale della santa Chiesa romana, che dal signor papa sarà stato stabilito per i frati minori: 13 perché sempre suddite e soggette ai piedi della stessa santa Chiesa, «stabili nella fede cattolica» (cf. Col 1,23), osserviamo la povertà e l’umiltà del Signore nostro Gesù Cristo e della sua santissima madre ed il santo Vangelo, come fermamente abbiamo promesso. Amen.
Epilogo
14 *Dato a Perugia, il 16 settembre, nell’anno decimo [1252] del pontificato del signor papa Innocenzo IV. 15 A nessuno assolutamente sia lecito menomare o contraddire temerariamente questa nostra bolla di conferma. 16 Se qualcuno poi presumerà di tentarlo, sappia d’incorrere nell’indignazione di Dio onnipotente e dei beati suoi apostoli Pietro e Paolo.
17 **Dato ad Assisi, il 9 agosto, anno decimoprimo [1253] del nostro pontificato. ___________________ Note all'Epilogo *La concessione della Regola da parte del card. protettore Rainaldo (Perugia, 16 settembre 1252), avviene poco dopo la sua visita a Chiara gravemente malata (LCla 26,12-17: FC 529).
**La bolla di approvazione da parte di Innocenzo IV (Assisi, 9 agosto 1253), avviene dopo la sua seconda visita a Chiara morente (PCan 3,107-109: FC 235).
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Approfondimenti
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Tratto da: Federazione S. Chiara di Assisi ● La Regola di Chiara di Assisi: il Vangelo come forma di vita