SACROSANCTUM CONCILIUM 33-36

DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II Costituzione sulla sacra Liturgia SACROSANCTUM CONCILIUM (4 dicembre 1963)

CAPITOLO I – PRINCIPI GENERALI PER LA RIFORMA E LA PROMOZIONE DELLA SACRA LITURGIA

C) Norme derivanti dalla natura didattica e pastorale della liturgia

33 Benché la sacra liturgia sia principalmente culto della maestà divina, tuttavia presenta anche un grande valore pedagogico per il popolo credente [Cf. CONCILIO DI TRENTO, Sess. XXII, 17 sett. 1562, Dottr. De ss. Missae sacrif., c. 8, ed. cit. (nota 19), t. VIII, p. 961 [Dz 1749; Collantes 9.181]. Nella liturgia, infatti, Dio parla al suo popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera. Anzi, le preghiere rivolte a Dio dal sacerdote che presiede l'assemblea nel ruolo di Cristo, vengono dette a nome di tutto il popolo santo e di tutti gli astanti. Infine, i segni visibili di cui la sacra liturgia si serve per significare le realtà invisibili, sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa. Perciò non solo quando si legge «ciò che fu scritto a nostra istruzione» (Rm 15,4) ma anche quando la Chiesa prega o canta o agisce, la fede dei partecipanti è alimentata, le menti sono elevate verso Dio per rendergli un ossequio ragionevole e ricevere con più abbondanza la sua grazia. Pertanto, nell'attuazione della riforma, si tenga conto delle seguenti norme generali.

Semplicità e decoro dei riti 34 I riti splendano per nobile semplicità; siano trasparenti per il fatto della loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni.

Bibbia, predicazione e catechesi liturgica 35 Affinché risulti evidente che nella liturgia rito e parola sono intimamente connessi:

  1. Nelle sacre celebrazioni si restaurerà una lettura della sacra Scrittura più abbondante, più varia e meglio scelta.
  2. Il momento più adatto per la predicazione, che fa parte dell'azione liturgica, nella misura in cui il rito lo permette, sia indicato anche nelle rubriche e il ministero della parola sia adempiuto con fedeltà e nel debito modo. La predicazione poi attinga anzitutto alle fonti della sacra Scrittura e della liturgia, poiché essa è l'annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia della salvezza, ossia nel mistero di Cristo, mistero che è in mezzo a noi sempre presente e operante, soprattutto nelle celebrazioni liturgiche.
  3. Si cerchi anche di inculcare in tutti i modi una catechesi più direttamente liturgica; negli stessi riti siano previste, quando necessario, brevi didascalie composte con formule prestabilite o con parole equivalenti e destinate a essere recitate dal sacerdote o dal ministro competente nei momenti più opportuni.
  4. Si promuova la celebrazione della parola di Dio, alla vigilia delle feste più solenni, in alcune ferie dell'avvento e della quaresima, nelle domeniche e nelle feste, soprattutto nei luoghi dove manca il sacerdote; nel qual caso diriga la celebrazione un diacono o altra persona delegata dal vescovo.

Latino e lingue nazionali nella liturgia 36 1. L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini. 2. Dato però che, sia nella messa che nell'amministrazione dei sacramenti, sia in altre parti della liturgia, non di rado l'uso della lingua nazionale può riuscire di grande utilità per il popolo, si conceda alla lingua nazionale una parte più ampia, specialmente nelle letture e nelle ammonizioni, in alcune preghiere e canti, secondo le norme fissate per i singoli casi nei capitoli seguenti. 3. In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all'art. 22-2 (consultati anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe della stessa lingua) decidere circa l'ammissione e l'estensione della lingua nazionale. Tali decisioni devono essere approvate ossia confermate dalla Sede apostolica. 4. La traduzione del testo latino in lingua nazionale da usarsi nella liturgia deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui sopra.

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Approfondimenti

Se la riforma della liturgia voluta dal Concilio Vaticano II può considerarsi ormai posta in atto, la pastorale liturgica, invece, costituisce un impegno permanente per attingere sempre più abbondantemente dalla ricchezza della liturgia quella forza vitale che dal Cristo si diffonde alle membra del suo corpo che è la Chiesa.

Poiché la liturgia è l'esercizio del sacerdozio di Cristo, è necessario mantenere costantemente viva l'affermazione del discepolo davanti alla presenza misteriosa di Cristo: «È il Signore!» (Gv 21,7). Niente di tutto ciò che facciamo noi nella liturgia può apparire come più importante di quello che invisibilmente, ma realmente fa il Cristo per l'opera del suo Spirito. La fede viva per la carità, l'adorazione, la lode al Padre e il silenzio di contemplazione, saranno sempre i primi obiettivi da raggiungere per una pastorale liturgica e sacramentale.

Poiché la liturgia è tutta permeata dalla Parola di Dio, bisogna che qualsiasi altra parola sia in armonia con essa, in primo luogo l'omelia, ma anche i canti e le monizioni; che nessun'altra lettura venga a sostituire la parola biblica, e che le parole degli uomini siano al servizio della Parola di Dio, senza oscurarla.

Dato poi che le azioni liturgiche non sono azioni private, ma «celebrazioni della Chiesa quale sacramento di unità» (SC 26), la loro disciplina dipende unicamente dall'autorità gerarchica della Chiesa (cfr. SC 22 e 26). La liturgia appartiene all'intero corpo della Chiesa (cfr. DV 26). È per questo che non è permesso ad alcuno, neppure al sacerdote, né ad un gruppo qualsiasi di aggiungervi, togliervi o cambiare alcunché di proprio arbitrio (cfr. DV 22). La fedeltà ai riti e ai testi autentici della liturgia è una esigenza della «lex orandi», che deve esser sempre conforme alla «lex credendi».

La mancanza di fedeltà su questo punto può anche toccare la validità stessa dei sacramenti.

Essendo celebrazione della Chiesa, la liturgia richiede la partecipazione attiva, consapevole e piena da parte di tutti, secondo la diversità degli ordini e delle funzioni (cfr. DV 26): tutti, i ministri e gli altri fedeli, compiendo la loro funzione, fanno ciò che loro spetta e soltanto ciò che loro spetta (cfr. DV 28). È per questo che la Chiesa dà la preferenza alla celebrazione comunitaria, quando lo comporta la natura dei riti (cfr. DV 27); essa incoraggia la formazione di ministri, lettori, cantori e commentatori, che compiano un vero ministero liturgico (cfr. DV 29), ha ripristinato la concelebrazione (cfr. DV 57; Sacrae Congr. Rituum Decr. generale «Ecclesiae Semper», die 7 mar. 1965: AAS 57 [1965] 410-412), raccomanda la celebrazione comune dell'Ufficio divino (cfr. SC 99).

Poiché la liturgia è la grande scuola di preghiera della Chiesa, si è ritenuta cosa buona introdurre e sviluppare l'uso della lingua viva – senza eliminare l'uso della lingua latina, conservata dal Concilio, per i riti latini (cfr. SC 36) – perché ognuno possa intendere e proclamare nella propria lingua materna le meraviglie di Dio (cfr. At 2,11); come anche aumentare il numero dei prefazi e delle preghiere eucaristiche, che arricchiscono il tesoro della preghiera e l'intelligenza dei misteri di Cristo.

Poiché la liturgia ha un grande valore pastorale, i libri liturgici hanno previsto un margine d'adattamento all'assemblea ed alle persone, ed una possibilità d'apertura al genio ed alla cultura dei diversi popoli (cfr. SC 37-40). La revisione dei riti ha cercato una nobile semplicità (cfr. SC 34) e dei segni facilmente comprensibili, ma la semplicità auspicata non deve degenerare nell'impoverimento dei segni, al contrario: i segni, soprattutto quelli sacramentali, devono possedere la più grande espressività. Il pane e il vino, l'acqua e l'olio, e anche l'incenso, le ceneri, il fuoco e i fiori, e quasi tutti gli elementi della creazione hanno il loro posto nella liturgia come offerta al Creatore e contributo alla dignità e alla bellezza della celebrazione.

(VICESIMUS QUINTUS ANNUS, Lettera Apostolica di papa GIOVANNI PAOLO II del 4 dicembre 1988, nel 25° anniversario della Costituzione conciliare “Sacrosanctum Concilium” sulla sacra Liturgia, 10).


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